IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Dopo il primo comma del punto 2, modalita' e forme di caccia, della legge regionale 13 agosto 1992 n. 38 e' aggiunto il seguente comma: "Le amministrazioni provinciali che si avvalgono delle deroghe di cui al successivo punto 8, individuano le zone dove e' consentita la caccia da appostamento e/o in forma vagante e con l'ausilio del cane nel periodo compreso fra il 7 e il 31 gennaio 1993. La caccia alla volpe e al cinghiale nel periodo suddetto puo' essere esercitata nella forma della battuta con l'uso dei cani". Dopo il primo comma del punto 8 della stessa legge regionale 13 agosto 1992 n. 38 e' aggiunto il seguente comma: "Le amministrazioni provinciali possono, con provvedimento motivato, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e a preminente vocazione venatoria, nel periodo compreso fra il 7 e il 31 gennaio 1993". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 5 gennaio 1993 GIANNARELLI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 9 dicembre 1992 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 4 gennaio 1993.