IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
   Dopo  il  primo  comma  del  punto 2, modalita' e forme di caccia,
della legge regionale 13 agosto 1992 n. 38 e'  aggiunto  il  seguente
comma:
   "Le  amministrazioni provinciali che si avvalgono delle deroghe di
cui al successivo punto 8, individuano le zone dove e' consentita  la
caccia  da appostamento e/o in forma vagante e con l'ausilio del cane
nel periodo compreso fra il 7 e il 31 gennaio 1993.  La  caccia  alla
volpe  e  al  cinghiale  nel  periodo suddetto puo' essere esercitata
nella forma della battuta con l'uso dei cani".
   Dopo il primo comma del punto 8 della stessa  legge  regionale  13
agosto 1992 n. 38 e' aggiunto il seguente comma:
   "Le   amministrazioni   provinciali   possono,  con  provvedimento
motivato, vietare la  caccia  al  fagiano,  fatta  eccezione  per  le
aziende  faunistico-venatorie e a preminente vocazione venatoria, nel
periodo compreso fra il 7 e il 31 gennaio 1993".
   La presente legge e' pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Toscana.
   La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art.  28  dello
statuto  e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
    Firenze, 5 gennaio 1993
 
                             GIANNARELLI
 
  La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il
9 dicembre 1992 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il
4 gennaio 1993.